14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17245 del 5 dicembre 2002
Testo massima n. 1
In tema di esclusione del socio da una società cooperativa, ove lo statuto preveda la facoltà di ricorrere ad collegio di probiviri, va distinta l’ipotesi in cui la norma statutaria attribuisca a tale organo la funzione di un vero e proprio collegio arbitrale cui devolvere la decisione delle controversie tra soci [ ovvero tra questi ultimi e la società ] da quella in cui esso rivesta la più limitata funzione di organo interno alla società stessa, con compiti di riesame e controllo delle deliberazioni adottate da altri organi sociali. Nella prima ipotesi, la delibera di esclusione non è direttamente impugnabile dinanzi all’autorità giudiziaria, impugnabili essendo le. sole determinazioni del collegio dei probiviri, destinate, per l’effetto ad assumere il valore di decisioni arbitrali assoggettate, a seconda dei casi, al regime del lodo rituale ovvero irrituale; nella seconda, avendo l’attività dell’organo di controllo carattere meramente endosocietario, le sue deliberazioni hanno il solo effetto di rendere definitive [ e, come tali, impugnabili ] quelle adottate dagli altri organi societari, senza precludere in alcun modo il ricorso all’autorità giudiziaria, essendo il collegio dei probiviri a differenza di quello arbitrale chiamato non a decidere di una controversia, ma a prevenirla.
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