14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4126 del 26 aprile 1999
Testo massima n. 1
Nelle società cooperative, la comunicazione al socio della deliberazione di esclusione, ai sensi dell’art. 2527 c.c., non richiede la trasmissione in forma autentica ed integrale del provvedimento, né l’adozione di particolari formalità, essendo sufficiente che essa risulti idonea a rendere edotto il socio delle ragioni dell’adottata sanzione, in guisa da consentirgli di articolare le proprie difese con l’opposizione. L’eventuale incompletezza, ovvero la mancata specificità della comunicazione non incide, pertanto, sulla validità e sull’operatività del provvedimento [ potendo spiegare rilievo solo al diverso fine di consentire un’opposizione tardiva o non specifica ], e diviene, comunque, irrilevante quando l’escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle vicende concretamente addebitategli, per avere su di esse fondato la propria difesa in sede di opposizione.
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