14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5226 del 29 maggio 1999
Testo massima n. 1
Il trasferimento delle quote di una società cooperativa è soggetto alla norma imperativa di cui all’art. 2523 c.c., che ne prevede l’inefficacia verso la società medesima ove manchi l’autorizzazione degli amministratori; pertanto la rinuncia alla quota sociale di una cooperativa edilizia effettuata dal socio a favore di un terzo non può essere configurata come donazione se la cessione non è autorizzata dalla società che può autonomamente disporne attribuendone la titolarità ad altro soggetto; tale autonomia non viene meno se il nuovo titolare è il medesimo a cui favore era stata effettuata la rinuncia né se l’ammissione del nuovo socio avviene contemporaneamente anziché successivamente alla rinuncia, in quanto l’ingresso del nuovo socio e l’attribuzione a lui della quota dipendono dalla volontà della cooperativa e non del rinunciante.
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