Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17585 del 31 agosto 2005

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17585 del 31 agosto 2005

Testo massima n. 1

Nella società per azioni il divieto per i liquidatori di ripartire fra i soci, anche solo parzialmente, i beni sociali [ art. 2280 c.c., richiamato dall’art. 2452 c.c. ] finchè non siano stati pagati i creditori sociali o non siano state accantonate le somme necessarie per il pagamento dei debiti non ancora scaduti, penalmente sanzionato [ art. 2625 c.c. ], è stabilito a tutela dei creditori con carattere di inderogabilità, e, quindi, la violazione del divieto non è esclusa dalla circostanza che la garanzia generica offerta dal capitale sociale sia astrattamente idonea a garantire i creditori, ovvero nel caso in cui, all’esito della liquidazione, si accerti che i creditori sono stati comunque soddisfatti.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze