14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17585 del 31 agosto 2005
Testo massima n. 1
Nella società per azioni il divieto per i liquidatori di ripartire fra i soci, anche solo parzialmente, i beni sociali [ art. 2280 c.c., richiamato dall’art. 2452 c.c. ] finchè non siano stati pagati i creditori sociali o non siano state accantonate le somme necessarie per il pagamento dei debiti non ancora scaduti, penalmente sanzionato [ art. 2625 c.c. ], è stabilito a tutela dei creditori con carattere di inderogabilità, e, quindi, la violazione del divieto non è esclusa dalla circostanza che la garanzia generica offerta dal capitale sociale sia astrattamente idonea a garantire i creditori, ovvero nel caso in cui, all’esito della liquidazione, si accerti che i creditori sono stati comunque soddisfatti.
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