10 Gen Art. 2489 — Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 13867/2017
In tema di liquidazione delle società di capitali (nella specie, di una società a responsabilità limitata), ove l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti a quest’ultimo alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, comma 2, c.c., il liquidatore è investito, giusta l’art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società.
Cass. civ. n. 17585/2005
Nella società per azioni il divieto per i liquidatori di ripartire fra i soci, anche solo parzialmente, i beni sociali (art. 2280 c.c., richiamato dall’art. 2452 c.c.) finchè non siano stati pagati i creditori sociali o non siano state accantonate le somme necessarie per il pagamento dei debiti non ancora scaduti, penalmente sanzionato (art. 2625 c.c.), è stabilito a tutela dei creditori con carattere di inderogabilità, e, quindi, la violazione del divieto non è esclusa dalla circostanza che la garanzia generica offerta dal capitale sociale sia astrattamente idonea a garantire i creditori, ovvero nel caso in cui, all’esito della liquidazione, si accerti che i creditori sono stati comunque soddisfatti.
Cass. civ. n. 12534/2002
Ai sensi dell’art. 2452 c.c., richiamato, per le società cooperative, dal successivo art. 2516 stesso codice, le limitazioni che l’assemblea ha facoltà di disporre in ordine ai poteri dai liquidatori possono concernere anche la rappresentanza, sia sostanziale che processuale, della società (nella specie, l’assemblea aveva legittimamente, secondo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte subordinato la rappresentanza processuale del liquidatore ad una preventiva autorizzazione che, nella specie, era mancata, e ciononostante il liquidatore aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo in difetto della necessaria rappresentanza processuale dell’ente, difetto regolarmente e ritualmente rilevato d’ufficio dal giudice di merito, attenendo il vizio di legittimazione processuale alla regolare costituzione del giudizio).
Cass. civ. n. 8118/2001
Il ricorso alle commissioni tributarie contro l’avviso di irrogazione, a carico di società per azioni posta in liquidazione, di sanzioni tributarie (nella specie: sanzioni Iva per mancato versamento dell’imposta relativa) è ritualmente proposto dal liquidatore della società, al quale, in forza dell’art. 2452 c.c., è conferita, in via esclusiva, la rappresentanza legale della società.
Cass. civ. n. 8853/1998
Il liquidatore di una società di capitali è legittimato a rappresentare in giudizio l’ente anche dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, ed è altresì abilitato al compimento degli atti necessari alla definizione dei rapporti pendenti anche dopo la cancellazione della società, senza necessità di particolari provvedimenti autorizzativi.
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