14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 796 del 25 gennaio 2000
Testo massima n. 1
In tema di società a responsabilità limitata, la disposizione dell’art. 2483 c.c. la quale fa divieto alla società, a garanzia dell’integrità del capitale sociale, di acquistare proprie quote non osta a che essa possa vendere le quote del socio quali beni altrui, ai sensi dell’art. 1478 c.c., ossia assumendo l’obbligo di procurarne l’acquisto al compratore, dato che l’automatismo e l’immediatezza del trasferimento al compratore stesso di dette quote evita, nel momento in cui siano conseguite dalla società, che questa divenga «partecipazione di sè stessa», con pregiudizio della consistenza del capitale.
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