Art. 2474 – Codice civile – Operazioni sulle proprie partecipazioni

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17936/2009

Il divieto di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie partecipazioni, stabilito per le società a responsabilità limitata dall'art. 2483 c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", ora sostituito dall'art. 2474 c.c.), in quanto volto a garantire l'effettività del capitale sociale (e le regole di versamento almeno parziale del capitale sottoscritto), non trova applicazione nell'ipotesi in cui la società rinunci a perseguire ulteriormente una pretesa creditoria litigiosa nei confronti dell'acquirente o del sottoscrittore: in tale ipotesi, infatti, diversamente da quanto accade in caso di rinuncia ad un credito certo, l'aumento di capitale non si concretizza in un apporto proveniente in sostanza dal patrimonio della società stessa, senza immissione di ricchezza nuova da parte del sottoscrittore, non potendosi porre la rinuncia ad una mera possibilità (l'esito vittorioso della lite) sullo stesso piano della mancata acquisizione di un valore patrimoniale sicuramente esistente.

Cass. civ. n. 21804/2006

Non rientra nel divieto di concedere prestiti o garanzie per l'acquisto delle proprie quote, posto a carico delle società a responsabilità limitata dall'art. 2483 c.c., l'adempimento, ancorché preordinato alla cessione, di pregresse e distinte obbligazioni della società nei confronti del socio cedente.

Cass. civ. n. 9194/2004

In tema di società di capitali, nonostante che prima dell'entrata in vigore dell'art. 28 D.P.R. n. 30 del 1986 (che ha dato attuazione alla seconda direttiva CEE in materia societaria, n. 77/91 del 13 dicembre 1976) l'art. 2483 c.c. (applicabile nel testo vigente ratione temporis) non prevedesse, analogamente a quanto stabilito per le società per azioni, ai sensi dell'art. 2358 c.c., il divieto di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto di quote rappresentative del proprio capitale, tale divieto deve considerarsi operante anche per le società a responsabilità limitata, in ragione del fatto che finanziare un terzo per l'acquisto di quote o prestare a tal fine garanzie, anche mediante l'accollo del debito relativo al pagamento del corrispettivo stabilito nella cessione, pregiudica o rischia di pregiudicare gli interessi protetti dal divieto espressamente posto dal citato art. 2483. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il contrasto, con il cit. art. 2483 c.c. e, quindi la nullità, del contratto di cessione della quota di una società a responsabilità limitata, con il quale la società aveva fatto fronte al pagamento di una parte rilevante del prezzo della cessione delle quote, malgrado che la «promessa» del trasferimento in favore dei cessionari di alcuni beni ricompresi nel patrimonio sociale fosse stata fatta dai soci e non dalla società).

Cass. civ. n. 796/2000

In tema di società a responsabilità limitata, la disposizione dell'art. 2483 c.c. la quale fa divieto alla società, a garanzia dell'integrità del capitale sociale, di acquistare proprie quote non osta a che essa possa vendere le quote del socio quali beni altrui, ai sensi dell'art. 1478 c.c., ossia assumendo l'obbligo di procurarne l'acquisto al compratore, dato che l'automatismo e l'immediatezza del trasferimento al compratore stesso di dette quote evita, nel momento in cui siano conseguite dalla società, che questa divenga «partecipazione di sè stessa», con pregiudizio della consistenza del capitale.