Cass. pen. n. 944 del 16 maggio 2000

Testo massima n. 1


Anche nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è ammissibile la rimessione del processo, in virtù della natura pienamente giurisdizionale di esso e l'espresso richiamo, contenuto nell'art. 4, comma ottavo, della legge n. 1423 del 1956, alle norme del codice di procedura penale per il suo svolgimento.

Testo massima n. 2


La declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo comporta la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, ma non della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che è di natura facoltativa.