14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25468 del 16 dicembre 2010
Posted at 16:48h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né “ad substantiam” né “ad probationem” la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]