14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5850 del 22 aprile 2002
Testo massima n. 1
Per le società non quotate in borsa, il rimborso delle azioni del socio receduto deve avvenire, a norma dell’art. 2437, primo comma, c.c., con riferimento alla situazione patrimoniale della società risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio, per esso intendendosi stante la finalità della norma, consistente nella necessità di liquidare in favore del socio una quota che sia la più vicina possibile al reale ed effettivo valore del patrimonio della società non già l’ultimo bilancio approvato, ma il bilancio relativo all’ultimo anno, conclusosi precedentemente al giorno del recesso.
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