14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15785 del 2 luglio 2010
Testo massima n. 1
Nel caso di recesso da società non quotate in borsa, la liquidazione della partecipazione spettante al socio va effettuata, a norma dell’art. 2437, primo comma, c.c. [ nel testo precedente alla riforma attuata con il d.l’vo 17 gennaio 2003, n. 6, non essendo invocabile per fattispecie anteriori l’art. 2437 ter c.c. ], con riferimento alla situazione patrimoniale della società risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio;, tenendo conto, pertanto, unicamente degli elementi che possono essere iscritti in tale bilancio, secondo i criteri enunciati dagli art. 2423 e seg. del codice civile.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]