Cass. civ. n. 22489 del 29 novembre 2004

Testo massima n. 1


Nei provvedimenti sulla denuncia di irregolarità nella gestione di società resi dal tribunale in camera di consiglio a norma dell'art. 2409 c.c., non è proponibile il ricorso per cassazione ex art.111 Cost. avverso la statuizione sulle spese, perché questa, pur avendo natura decisoria in quanto costitutiva di un rapporto obbligatorio, è tuttavia priva di definitività, essendo parte integrante di un provvedimento assoggettato ad un diverso mezzo di impugnazione, quale il reclamo alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi dell'art.739 c.p.c.