14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6870 del 22 marzo 2010
Testo massima n. 1
In tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 c.c., il terzo [ o il socio ] è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione [ di natura aquiliana ] per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione [ di natura contrattuale ] prevista dall’art. 2394 c.c., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell’art. 146 della legge fall.
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