14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18218 del 22 agosto 2006
Testo massima n. 1
L’azione di nullità di una deliberazione dell’assemblea di una società è svincolata dai presupposti e dalle condizioni temporali di legittimazione stabilite dall’art. 2377 c.c. In particolare, detta nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice [ art. 1422 c.c., richiamato dall’art. 2379 c.c. nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, applicabile ratione temporis ] ed anche in grado di appello, purché le censure formulate con l’impugnazione mettano in discussione, direttamente o indirettamente, la validità di quell’atto, nel rispetto del principio dispositivo che presiede al processo civile, ed anche, nella fase del gravame, del principio secondo cui il giudice di secondo grado è investito del potere-dovere di riesaminare le statuizioni impugnate entro i confini segnati dai motivi dell’appello.
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