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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5735 del 14 maggio 1992

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5735 del 14 maggio 1992

Testo massima n. 1

In tema di nullità del contratto sociale, l’ultimo comma dell’art. 2332 c.c. – in base al quale la nullità stessa non può essere dichiarata quando sia stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese – non osta, ove difetti detta sanatoria, all’applicabilità, in presenza di una clausola nulla che non infici l’intero contratto, del principio di cui all’art. 1419 c.c., per effetto del quale il negozio rimane valido con l’esclusione della clausola nulla [ nella specie, previsione della partecipazione ad una società cooperativa anche di società commerciali ].

Testo massima n. 2

La clausola dello statuto di una società cooperativa di produzione e lavoro, la quale stabilisca che, in caso di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio, a questo non spetta una quota di liquidazione superiore al capitale versato [ nella specie, lire 5.000 ], non è affetta da nullità per contrasto con l’art. 2529 c.c. [ per il quale la liquidazione della quota del socio ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui quel rapporto sociale si scioglie ], atteso che tale norma ha carattere dispositivo, sicché l’atto costitutivo può adottare criteri differenti, come la previsione del rimborso a valore nominale o, addirittura, la negazione del diritto al rimborso.

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