14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7972 del 12 giugno 2000
Testo massima n. 1
Alla cancellazione della società dal registro delle imprese ed ai relativi adempimenti previsti dall’art. 2312 c.c. [ cui rinvia l’art. 2315 c.c. per le società in accomandita semplice ] non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere. Ne consegue che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese, e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione.
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