Cass. civ. n. 646 del 15 gennaio 2007
Testo massima n. 1
L'atto formale di cancellazione di una società in accomandita semplice dal registro delle imprese (che ha solo funzione di pubblicità) così come il suo scioglimento con conseguente instaurazione della fase di liquidazione non determinano l'estinzione della società stessa ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla medesima, a seguito della procedura di liquidazione. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso proposto relativo ad un'azione di restituzione della provvigione intentata nei confronti di un agente non iscritto nell'apposito albo identificantesi con una s.a.s., ha ritenuto che, con riferimento all'attività di mediazione inerente la locazione di una villa, era irrilevante che la predetta società fosse stata posta in liquidazione anteriormente allo svolgimento dell'attività dedotta in controversia).