14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17953 del 1 luglio 2008
Testo massima n. 1
Il fallimento delle società di persone non determina lo scioglimento del vincolo sociale, poiché l’esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall’art. 2288 c.c., applicabile alle società di fatto in virtù del disposto dell’art. 2297 c.c., tende a preservare la società in bonis dagli effetti dell’insolvenza personale del socio e non opera, quindi, nell’ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società, in forza della responsabilità illimitata del primo per le obbligazioni della seconda. [ In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento della società impedisse la dichiarazione di fallimento del socio ai sensi dell’art. 147 legge fall. ].
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