14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4768 del 14 maggio 1999
Testo massima n. 1
Il fatto illecito colposo di uno dei soci di una società di fatto, commesso nell’ambito dell’attività della stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi, costituisce illecito della società, ed impegna tutti i soci solidalmente ed illimitatamente, salvo che la responsabilità del socio operatore sia personale, in quanto correlata ad un atto diretto alla lesione dell’altrui diritto, e non coinvolga, quindi, gli altri soci. Tale principio conserva validità anche nella ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza penale di assoluzione [ per non aver commesso il fatto ] nei confronti di uno dei soci, in quanto, operando le statuizioni del giudice penale e di quello civile su piani diversi, l’assoluzione non esclude che la società ed i soci, cui, congiuntamente ed unitariamente è imputato dall’ordinamento l’evento dannoso, ne rispondano civilmente di fronte ai terzi: in tal caso, nei rapporti interni, le conseguenze che da tale affermazione di responsabilità derivano si ripartiscono tra i soci secondo il criterio della partecipazione di ciascuno alle sorti dell’attività collettiva.
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