14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 142 del 19 gennaio 1985
Testo massima n. 1
Allorquando in base a una clausola dell’atto costitutivo l’amministrazione di una società semplice sia affidata a un consiglio di soci è configurabile non l’ipotesi dell’amministrazione disgiuntiva di cui all’art. 2257 c.c. ma dell’amministrazione congiunta dei soci designati [ art. 2258 c.c. ] con la conseguenza che per le relative decisioni è necessaria l’unanimità dei consensi, non trovando applicazione — in assenza di una specifica previsione pattizia — l’amministrazione fondata sul principio maggioritario, come indicato dall’art. 2388 c.c. per la società per azioni.
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