14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4018 del 2 aprile 1992
Testo massima n. 1
La norma dell’art. 2257 c.c. [ dettata per la società semplice, ma applicabile anche a quella in nome collettivo attraverso il richiamo di cui all’art. 2293 c.c. ], secondo cui, quando l’amministrazione spetti disgiuntamente a più soci, ciascuno può opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che essa sia, compiuta, e sull’opposizione decide la maggioranza dei soci, va intesa nel senso che il contrasto può appuntarsi soltanto su singole operazioni e deve trovare soluzione nell’ambito del sodalizio societario; ne consegue che costituisce grave inadempienza, che giustifica l’esclusione dalla società a norma dell’art. 2286 c.c., il comportamento del socio il quale nei rapporti con i terzi [ nella specie con l’invio alle banche di una lettera ] disconosca in toto l’operato dei soci amministratori, incidendo così negativamente sulle attività della società.
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