14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4891 del 14 maggio 1998
Testo massima n. 1
Con riguardo alla congruità del corrispettivo dovuto in caso di patto di non concorrenza salva sempre la possibilità per il prestatore di lavoro di invocare, ove concretamente applicabili, le norme di cui agli am. 1448 e 1467 c.c. l’espressa previsione di nullità, contenuta nell’art. 2125 c.c., va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato. [ Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva accertato l’esistenza di un compenso di un certo rilievo duecentomila lire ogni quattro settimane più una maggiorazione non modesta delle provvigioni e quindi aveva ritenuto valido il patto ].
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