14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3515 del 28 maggio 1981
Testo massima n. 1
In virtù della specifica disposizione del terzo comma dell’art. 2118 c.c.; l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere, nel caso di morte del lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso agli aventi diritto indicati dal primo comma dell’art. 2122 dello stesso codice — che l’acquisiscono iure proprio e non già iure successionis — è correlato alla prevalente funzione previdenziale o assistenziale di detta indennità, la quale, essendo collegata al solo fatto naturale del decesso del dipendente, è svincolata dai suoi ordinari presupposti ed è, pertanto, dovuta, indipendentemente dall’esistenza, nell’ambito del cessato rapporto di lavoro, di un potere di recesso del datore di lavoro con obbligo del preavviso e, in mancanza di questo, di un corrispondente diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva.
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Testo massima n. 2
L’ azione promossa da alcuni dei superstiti del prestatore di lavoro, deceduto in costanza di rapporto, per conseguire, ai sensi dell’art. 2122, primo comma, c.c., le indennità indicate dagli artt. 2118 e 2120 dello stesso codice dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Infatti, poiché il secondo comma del citato art. 2122 stabilisce che la ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, una decisione adottata nei confronti di alcuni soltanto degli interessati sarebbe inidonea a produrre un risultato utile o pratico. Pertanto, disposta l’integrazione del contraddittorio nei riguardi degli altri aventi diritto, originariamente non presenti in giudizio, la loro adesione alla domanda proposta dagli attori originari integra la manifestazione dell’intento di conseguire anche essi [ aventi un interesse proprio non limitato a sostenere le ragioni delle parti originarie ] l’intero importo dell’indennità in concorso con gli altri aventi diritto, con l’ulteriore conseguenza che il giudice, disponendo la corresponsione delle indennità anche ai soggetti chiamati ad integrare il contraddittorio, non incorre in alcuna violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato
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