Art. 47 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Per i delitti di diffamazione commessi prima dell'attuazione del codice penale, la prova della verità continua ad essere ammessa nei casi preveduti dall'articolo 394 del codice penale abrogato; tuttavia, nel caso preveduto dal numero 3° dell'articolo 394, chi ha presentato querela e non ha ancora conceduta la facoltà di prova al momento dell'attuazione del codice penale, può esercitare tale facoltà, a pena di decadenza, entro un mese dall'attuazione di esso.

In tutti i casi è ammessa la facoltà di deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, a' termini del capoverso dell'articolo 596 del codice penale.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.