Art. 37 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
Fonti > Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale > Titolo II - Disposizioni transitorie
Per i reati punibili a querela della persona offesa ovvero su richiesta od istanza, commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, la querela, la richiesta e l'istanza sono regolate dal codice stesso, senza pregiudizio degli atti prima compiuti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.