Art. 35 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Quando per la punibilità di un reato commesso in territorio estero il codice penale richiede l'istanza della persona offesa, la querela presentata prima dell'attuazione del codice tiene luogo dell'istanza.

La richiesta presentata da un Governo estero anteriormente all'attuazione del codice penale ha l'efficacia della richiesta del Ministro della giustizia.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Non è presente nessuna massima.