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Art. 91 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 91 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

I provvedimenti previsti dai precedenti articoli 89 e 90 sono dati con sentenza. La sentenza è notificata all’imprenditore nelle forme prescritte per l’istanza e comunicata al pubblico ministero. Il dispositivo della sentenza che nomina un amministratore deve essere pubblicato, entro cinque giorni, a cura del cancelliere e a spese dell’imprenditore, nel foglio degli annunzi legali della provincia. La sentenza può stabilire altre forme di pubblicità. Se la sentenza riguarda un’impresa commerciale o una società soggetta a registrazione, il dispodsitivo deve essere inoltre comunicato entro cinque giorni, a cura del cancelliere, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione. Fino all’attuazione del registro delle imprese l’iscrizione deve essere eseguita nel registro delle società provvisoriamente mantenuto a norma dell’art. 100 di queste disposizioni.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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