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Art. 90 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 90 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Se l’imprenditore non ha ottemperato agli obblighi impostigli nel termine fissato a norma dell’articolo precedente, il pubblico ministero richiede alla magistratura del lavoro i provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell’art. 2091 del codice. La procedura è regolata dagli articoli 85, terzo comma, 86, 87 e 88 di queste disposizioni.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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