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Art. 57 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 57 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le azioni previste dagli articoli 848 e 849 del codice sono di competenza del tribunale, qualunque sia il valore della causa (1).

Nel caso regolato dall’art. 849 il giudice fissa con ordinanza l’udienza per la comparizione del rappresentante dell’associazione professionale, il quale può delegare altra persona. Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i consulenti tecnici.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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