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Art. 56 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 56 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Il provvedimento dell’autorità amministrativa con il quale si dispone che si proceda all’espropriazione a norma dell’art. 838 del codice è dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato all’interessato, il quale può impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato.

Si osservano nell’espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale sull’espropriazione per pubblica utilità.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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