Art. 35 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.