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Art. 34 bis — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 34 bis — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell’atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell’omologazione del caso previsto dal secondo comma dell’articolo 163 del codice, richiedere l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell’atto di modifica della stessa.

Nello stesso termine deve richiedere l’annotazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 163 del codice.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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