Art. 1 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di una provincia.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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