Art. 1 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Fonti > Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo I - Disposizioni di attuazione > Sezione I - Disposizioni relative al libro i
[L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di una provincia.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.