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Art. 2 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 2 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell’ente ed i mezzi patrimoniali per provvedervi.

Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall’autorità governativa anche d’ufficio.]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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[ABROGATO] – Note non presenti
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