Art. 158 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale > Titolo I - Norme di attuazione > Capo XII - Disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
[1. Nel caso previsto dall'articolo 554 comma 2 del codice, il pubblico ministero comunica immediatamente l'ordinanza al procuratore generale presso la corte di appello che può disporre l'avocazione con decreto motivato entro cinque giorni dalla comunicazione della ordinanza medesima. Decorso tale termine, il pubblico ministero formula l'imputazione entro i cinque giorni successivi.
2. Il decreto con il quale il procuratore generale dispone l'avocazione è immediatamente comunicato al pubblico ministero.
3. Disposta l'avocazione, il procuratore generale formula l'imputazione entro il termine previsto dall'articolo 554 comma 2 del codice ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 555 e seguenti del codice.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.