Art. 157 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale > Titolo I - Norme di attuazione > Capo XII - Disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma dell'articolo 414 del codice.
2. Quando è accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini restano avocate.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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