Art. 201 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo VI - - disposizioni transitorie > Capo I - Del processo di cognizione
Quando è impugnata una sentenza interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore, dopo l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, può sospendere su istanza di parte il processo, finché non sia pronunciata sentenza sull'impugnazione, e può sempre autorizzare le parti a ritirare il proprio fascicolo per produrlo davanti al giudice dell'impugnazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.