Art. 200 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo VI - - disposizioni transitorie > Capo I - Del processo di cognizione
Il cancelliere che riceve il deposito degli atti a norma degli articoli precedenti forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta, entro due giorni dal deposito dell'istanza di designazione del giudice istruttore, al presidente del tribunale.
Il presidente designa il giudice istruttore a norma dell'articolo 173 del codice, e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.