Art. 170 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

L'atto di pignoramento di beni immobili previsto nell'articolo 555 del codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell'articolo 125 del codice.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

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