Art. 144 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo III - Del processo di cognizione > Capo IV - Del procedimento davanti alla corte suprema di cassazione
Le domande conseguenti alla cassazione della sentenza previste nell'articolo 389 del codice debbono essere proposte con citazione da notificarsi personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del codice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Non è presente nessuna massima.