Art. 105 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso [ai Principi Reali,] ai Cardinali che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede e ai Grandi Ufficiali dello Stato.

Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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