Art. 70 bis – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163 bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168 bis quarto comma dello stesso Codice.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Non è presente nessuna massima.