Art. 67 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comune

Il conciliatore in caso di urgenza può sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, ma non vi può tenere l'udienza di discussione.]

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Massime correlate

Non è presente nessuna massima.