Art. 67 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo III - Del processo di cognizione > Capo I - Del procedimento davanti al giudice di pace
[I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comune
Il conciliatore in caso di urgenza può sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, ma non vi può tenere l'udienza di discussione.]
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.