Art. 66 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo III - Del processo di cognizione > Capo I - Del procedimento davanti al giudice di pace
[I conciliatori possono esercitare le funzioni e compiere gli atti di loro competenza anche nei giorni festivi.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.