Art. 17 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice > Capo II - Dei consulenti tecnici del giudice > Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari
A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e priva dell'aspirante.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.