Art. 16 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;
5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica;
5-bis) gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma.
La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24 bis.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.