Art. 7 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice > Capo I - Degli esperti della magistratura del lavoro
[Possono essere iscritti nell'albo coloro che hanno particolare competenza in materia di produzione e di lavoro e:
1) sono cittadini italiani, di razza italiana;
2) hanno compiuto il venticinquesimo anno di età;
3) sono forniti di laurea universitaria o di altro titolo equipollente;
4) sono di condotta morale e politica specchiata.
Possono essere iscritti, anche se sforniti del titolo di studio, coloro che, per l'esercizio effettivo di una determinata attività, hanno in questa acquistato singolare perizia.
La qualità di impiegato dello Stato o di altri enti pubblici non impedisce l'iscrizione nell'albo.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Non è presente nessuna massima.