Art. 6 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Le iscrizioni nell'albo sono fatte su proposta per ciascuna provincia dei consigli provinciali delle corporazioni.

Se non sono fatte proposte di esperti per una categoria, il comitato può provvedere direttamente all'iscrizione di coloro che hanno i requisiti indicati nell'articolo seguente.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.