Art. 2 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'art. 267 del Codice.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.