Art. 27 – Costituzione

La responsabilità penale è personale [40 ss. c.p.].
L'imputato [60 ss. c.p.p.] non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene [17 ss. c.p.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra].

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